Le Società appartenenti ai Gruppi FCA e CNH Industrial, sulla base di quanto definito nell'accordo sindacale sottoscritto il 29 novembre 2016 e del successivo accordo sindacale del 13 febbraio 2017, hanno previsto la possibilità per i Dipendenti di destinare una quota dell'incentivo di produttività loro spettante nel 2017 a uno specifico "conto welfare", utilizzabile per accedere ai beni e servizi inseriti nel "paniere welfare", tra cui è presente anche la previdenza complementare, con conseguente totale esenzione fiscale e contributiva di tali importi.
L'iniziativa welfare prevista dai sopra citati accordi è destinata più in particolare ai Dipendenti che abbiano diritto a percepire l'incentivo di produttività a cui sia applicabile l'imposta sostitutiva del 10%, secondo le regole stabilite dalla legge di bilancio 2017.
I Dipendenti aderenti all'iniziativa potranno utilizzare gli importi presenti sul conto welfare individuale a far data dal 1° giugno e fino al 30 novembre 2017, accedendo all'apposita piattaforma internet. In particolare, per quanto concerne la previdenza complementare, il Dipendente potrà destinare in tutto o in parte le quote di incentivo di produttività accantonate sul suo conto welfare a versamenti volontari aggiuntivi al fondo pensione contrattuale a cui è iscritto.
In ogni caso, se al 30 novembre sul conto welfare saranno ancora presenti importi non utilizzati, questi saranno automaticamente destinati al fondo pensione contrattuale a cui il lavoratore risulti iscritto.
Il trasferimento delle somme destinate al fondo di previdenza complementare sarà effettuato dall'Azienda alla prima data utile e, per quanto riguarda i residui presenti sul conto welfare al 30 novembre, comunque entro il 31 dicembre 2017.
La normativa di legge ha previsto alcune agevolazioni fiscali aggiuntive per i versamenti ai fondi previdenziali effettuati attraverso un conto welfare. Normalmente, i versamenti effettuati ai fondi di previdenza complementare sono esenti da tassazione entro il limite di 5.164,57 Euro annui. La legge di bilancio 2017 ha stabilito però che nel caso in cui il lavoratore decida di destinare tutto o parte del premio di produttività "detassato" (in questo caso le quote mensili dell'incentivo di produttività) a lui spettante alla previdenza complementare, tali versamenti non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche qualora venga superato il limite di esenzione sopra indicato. Inoltre tali contributi non concorreranno a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in capitale o rendita (l'agevolazione non riguarderà invece le anticipazioni e i riscatti) ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.Pertanto il regime fiscale agevolato sarà applicato sia in fase di versamento dei contributi (non formando reddito ai fini fiscali anche oltre il limite annuale dei 5.164,57 euro) sia in fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche (non andando a formare la parte imponibile delle stesse).
Invito
Allegato A - Rendite senza copertura LTC
Allegato A - Rendite con copertura LTC
Allegato B